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È in aggiunta e non sostitutiva di quella obbligatoria e gli iscritti sono titolari di un conto individuale, dove affluiscono i versamenti contributivi investiti nel mercato finanziario. All’iscritto, al momento del pensionamento, verrà liquidata una rendita o l’intero capitale.

Dal 1° gennaio 2007, la previdenza complementare è regolamentata dal D. Lgs. 252/05, che prevede, per i lavoratori dipendenti del settore privato, il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, attraverso il meccanismo del “silenzio – assenso”.

A chi è rivolta

– Ai giovani la cui pensione verrà liquidata con il sistema contributivo che comporterà, essendo calcolata sui contributi effettivamente versati, uno squilibrio negativo tra l’ultima retribuzione e la pensione percepita (scostamento fino al 50%).

– Per coloro che avevano meno di 18 anni di contributi versati al 1995, i quali avranno una pensione più bassa in quanto verrà applicato un sistema misto e cioè:

  • Calcolo con il metodo retributivo per i contributi versati fino al 1995.
  • Calcolo con il sistema contributivo per i contributi versati dal 1 gennaio 1996.

– Ai lavoratori la cui pensione è calcolata con le regole del metodo retributivo, perché anche in questo caso risulta conveniente.

Possono aderire

  • Lavoratori dipendenti del settore privato appartenenti alla medesima categoria, comparto o raggruppamento;
  • Lavoratori dipendenti del Settore Pubblico;
  • Lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali della Legge Biagi (collaboratori occasionali, lavoratori a progetto, etc.)
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti
  • Soci delle cooperative di produzione e lavoro
  • Persone che svolgono lavori di cura familiare non retribuiti (vale a dire le cosiddette “casalinghe”, anche se non iscritte allo specifico fondo.

Vantaggi

  1. La possibilità di integrare i trattamenti pensionistici del sistema obbligatorio con la rendita vitalizia che il Fondo pensione erogherà all’iscritto all’atto del pensionamento.
  2. La possibilità di avere un contributo aggiuntivo, stabilito dal contratto collettivo, versato dall’Azienda al fondo scelto dal lavoratore.
  3. Un importante vantaggio fiscale. Il contributo trattenuto dalla retribuzione del lavoratore e versato al Fondo Pensione può essere dedotto dal reddito imponibile fiscale. Inoltre, dal primo gennaio 2007 è prevista anche una tassazione delle prestazioni molto vantaggiosa.

(Tassazione sempre al 15/9% sul montante post gennaio 2007).

Forme di previdenza complementare

Fondi Negoziali (Fondi Chiusi)

Sono costituiti in base all’iniziativa delle parti sociali, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. Nel settore del lavoro dipendente, i fondi pensione negoziali sono rivolti ai lavoratori appartenenti ad aziende, gruppi di aziende o enti, settori o categorie o comparti per i quali trova applicazione il contratto collettivo o l’accordo stipulato.

Fondi aperti

Sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione. Sono rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori; l’adesione è consentita sia su base collettiva sia su base individuale, anche a soggetti che non svolgono attività di lavoro.

Piani Individuali pensionistici (P.I.P.)

Sono realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita, con finalità previdenziale, stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall’ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP).

Come aderire ad un fondo negoziale.

Tutti i lavoratori possono aderire in qualsiasi momento ad un fondo pensione contrattuale, dove previsto.

  • ADESIONE ESPLICITA
  • ADESIONE PER TACITO CONFERIMENTO DEL TFR
  • ADESIONE CONTRATTUALE

Il D.Lgs. 252/07 per le adesioni alla previdenza complementare ha previsto il meccanismo del silenzio assenso. Il lavoratore entro sei mesi dalla data di assunzione deve decidere di aderire o no alla previdenza complementare (MODALITÀ ESPLICITA). Nel caso in cui decida di non dichiararsi in merito sarà il datore di lavoro a destinare il Tfr del lavoratore alla forma pensionistica prevista dal contratto collettivo di riferimento (MODALITÀ TACITA).

In occasione del rinnovo di alcuni CCNL è stata prevista anche una forma di adesione c.d. contrattuale. In questo caso è l’azienda che prevede automaticamente il versamento di un contributo per tutti i lavoratori ai quali si applica il CCNL.

Il lavoratore a cui si applica un contratto di lavoro che prevede l’adesione contrattuale non ha nessun obbligo di versamento e può beneficiare delle coperture offerte dal Fondo pensione o dal Fondo sanitario di categoria, a seconda di quanto presente nel CCNL.

Le Prestazioni pensionistiche

La prestazione tipica del fondo pensione è la rendita. In alternativa, il pensionato può chiedere una liquidazione parziale sotto forma di capitale unico entro il limite massimo del 50 % del montante accumulato. E’ possibile, in ogni caso, optare per la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale qualora l’importo della rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale.

Alle prestazioni pensionistiche si accede nel momento in cui vengono maturati i requisiti di accesso alla pensione previsti nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’iscritto faccia valere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel caso in cui l’iscritto cessi la propria attività lavorativa e rimanga inoccupato per un periodo superiore a 48 mesi, l’accesso alle prestazioni pensionistiche è consentito con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti richiesti per ottenere la pensione nel sistema obbligatorio di appartenenza.

Rendita reversibile

In caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, è possibile, se il fondo lo prevede:

  • restituire il montante residuo ai beneficiari indicati dall’iscritto,
  • erogare agli stessi una rendita calcolata in base al montante residuo.

Prestazioni prima del pensionamento

Anticipazione di somme

L’iscritto alla forma pensionistica complementare può richiedere un’anticipazione, eventualmente reintegrabile, delle somme versate:

  • in qualsiasi momento, in misura pari al 75% del capitale maturato, per sostenere spese sanitarie a seguito di situazioni gravissime per terapie o interventi straordinari relativamente a sé, al coniuge e ai figli,
  • dopo 8 anni di iscrizione, in misura pari al 75% del capitale maturato, per acquisto della prima casa per sé o per i propri figli o ristrutturazione della prima casa di abitazione
  • dopo 8 anni di iscrizione, in misura paria al 30% del capitale maturato, per ulteriori esigenze.

Riscatto della posizione individuale

In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale può essere riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall’iscritto stesso. In mancanza di questi soggetti, la posizione maturata presso una forma pensionistica individuale viene devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; nel caso di un fondo pensione negoziale resta acquisita al fondo stesso.

In caso di inoccupazione, causata dalla cessazione dell’attività lavorativa, per un intervallo di tempo compreso fra i 12 ed i 48 mesi, l’iscritto può riscattare il proprio capitale nella misura del 50%. La stessa possibilità è prevista quando il datore di lavoro abbia attivato procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Qualora, invece, l’iscritto non si sia rioccupato trascorsi i 48 mesi, è consentito il riscatto totale di quanto maturato. Stessa opportunità è riservata agli iscritti che siano diventati invalidi in maniera permanente con una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Questa facoltà non può, però, essere esercitata nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Trasferimento della posizione individuale

E’ possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare in due circostanze:

  • quando si cambia attività lavorativa
  • quando siano decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica

Ecco un elenco dei principali Fondi di Previdenza Complementare relativi alle Aree Contrattuali presidiate dalla FIT CISL del Lazio

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